Statuto

Art.1 – Costituzione e denominazione
È costituita l’associazione denominata: “SCUOLA ITALIANA DI SENOLOGIA – SIS” (nel prosieguo per brevità denominata “Associazione”). L’associazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione, che si ispira a principi di solidarietà umana, è apolitica, apartitica e non confessionale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale arrecando benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni di salute, economiche e familiari nei settori dell’assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della formazione e ricerca scientifica di particolare interesse sociale e della promozione della cultura e dell’arte.

In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  • Educazione sanitaria e promozione della salute, con l’organizzazione di iniziative mirate alla crescita della cultura della prevenzione, della diagnosi e della cura dei tumori al seno e di altre condizioni patologiche di rilevante particolare rilevanza sociale, iniziative rivolte nello specifico alle persone svantaggiate, oltre che alla popolazione in generale, in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari con particolare attenzione alle donne delle fasce più disagiate e meno informate (bassa scolarità, immigrate, residenti in aree periferiche o in borghi montani, carcerate, persone con disabilità, al di sotto della soglia della povertà, ecc. )
  • Organizzazione e promozione di qualsivoglia attività strumentale all’incentivo, al sostegno, alla realizzazione diretta o indiretta della ricerca scientifica nel settore oncologico, in collaborazione con Università e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, finalizzata prevalentemente all’applicazione di nuove metodologie per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori al seno e di altre condizioni patologiche di particolare rilevanza sociale.
  • Organizzazione e promozione di campagne e di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti dei meno abbienti e dei sofferenti in genere privi di assistenza nonché informazione sanitaria, tesa a diffondere capillarmente nella collettività i più alti risultati della ricerca scientifica.
  • Servizio di consulenza on line, a titolo gratuito, curato da medici altamente qualificati, per rispondere a domande poste da donne con problemi al seno o con dubbi riguardanti la prevenzione o la cura del cancro della mammella.
  • Organizzazione di iniziative scientifiche e manifestazioni di carattere culturale e artistico, rivolte a diffondere una cultura senologica di altissimo profilo scientifico.
  • Promozione di sinergie tra educazione sanitaria, promozione della salute, ricerca scientifica e formazione professionale, per arrecare beneficio alle donne ammalate di tumore, quindi a persone in condizioni psicofisiche gravemente invalidanti, nonché a limitare le cause della patologia, in modo da prevenirne il più possibile l’insorgenza
  • Elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà e beneficenza, con particolare riferimento alle iniziative di raccolta fondi.
  • Realizzazione di corsi di Formazione e Aggiornamento professionale per tutte le figure professionali quotidianamente impegnate nella lotta al cancro al seno. Con l’impegno dell’associazione SIS a reinvestire eventuali benefici di qualsiasi natura provenienti dalle iscrizioni ai corsi, per i fini di utilità sociali previsti dallo statuto stesso, ovvero utilizzare i fondi in altro modo reperiti nel caso in cui i corsi costino più di quanto permettano di incassare le eventuali iscrizioni, sul presupposto che la formazione, mediante una diffusione capillare sul territorio dei risultati all’avanguardia nella ricerca scientifica internazionale, costituisca uno strumento indispensabile per la salvaguardia del diritto alla salute.
  • Produzione e diffusione del materiale didattico e redazione di una Rivista di alto contenuto scientifico e formativo, strettamente legata all’attività ed alle finalità dell’Associazione.
  • Promozione e organizzazione di iniziative, manifestazioni e spettacoli musicali e teatrali, organizzazione di convegni, laboratori, conferenze e mostre al fine del raggiungimento degli scopi sociali, su richiesta di pubbliche amministrazioni o privati.
  • Ogni altra attività che risulti strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali indicate ai punti sopra elencati.

L’Associazione, che si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. L’Associazione opera mediante le prestazioni degli associati e di collaboratori che offrono proprie competenze e abilità professionali mediante l’attuazione di propri autonomi progetti, oppure tramite l’adesione a Progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità dell’Associazione stessa. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – Sede e durata
L’Associazione che svolge la sua attività in Italia e all’estero e ha la sua sede principale a Milano. Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici e ogni altro genere di unità locale consentiti dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente atto. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Ammissione dei soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione. L’ordinamento interno dell’associazione si ispira a principi di democraticità e di uguaglianza nei confronti di tutti gli associati. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo in seguito a domanda scritta del richiedente, nella quale dovranno essere indicate le complete generalità. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci. Recesso ed esclusione del socio.
I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme al rapporto associativo e alle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il socio può essere escluso dall’associazione nel caso di gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo di lettera semplice. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e l’indegnità sono sancite dall’assemblea dei soci. I Soci hanno il diritto di essere informati sulle principali attività e iniziative dell’Associazione, partecipare con diritto di voto alle assemblee ed essere eletti alle cariche sociali. Tutti i soci partecipano all’elezione del Consiglio Direttivo e all’approvazione del rendiconto e sono tenuti a mantenere un comportamento conforme allo spirito dell’Associazione.

Art. 6 – I mezzi finanziari
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  • quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art. 7 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’Associazione:

  • L’assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Vicepresidente
  • Il Revisore dei Conti, ove nominato.

Le cariche associative sono elettive ed hanno durata di 3 (tre) anni. Tutti i soci hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali. Ai soci,che ricoprono cariche associative gratuitamente, spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento e della disciplina fiscale.

a) L’Assemblea dei soci

Rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. I soci devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci e può essere convocata anche fuori della sede sociale. L’assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all’assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale.

b) Il Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a tre eletti dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio nomina al suo interno un Presidente Onorario, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque almeno una volta all’anno, per deliberare in ordine al bilancio e all’ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio: cura la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, redige i bilanci e li presenta all’assemblea e compila il regolamento per il funzionamento dell’associazione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, Comitati Direttivi, Consigli Scientifici e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’Associazione.

c) Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell’Associazione, ha l’uso della firma sociale e convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente cura le relazioni con le istituzioni, gli enti, pubblici o privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell’Associazione. Il Presidente è altresì autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente, ad altri Consiglieri o a Soci con procura generale o speciale.

d) Il Vicepresidente: sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente. Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare terzi da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

e) Il Revisore dei Conti: ove nominato dall’assemblea anche tra persone esterne all’associazione, dovrà essere soggetto avente particolari competenze amministrative e contabili. Vigila sulla gestione finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Resta in carica tre anni e può essere confermato.

Art. 8 – Rendiconto annuale
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine dell’esercizio il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio in corso. L’Associazione ha l’obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio. L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Art. 9 – Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Art. 10 – Norma finale e rinvio
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa vigente in materia.