DOPO LA DIAGNOSI DI TUMORE: DIRITTI E TUTELE SOCIO-SANITARIE

Diritto di conoscere e di decidere.

L’art. 32 della Costituzione Italiana sancisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti, proclamando che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Il paziente deve avere dunque la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia o esame diagnostico. La decisione si esprimerà firmando un modulo di “consenso informato” che costituisce il fondamento della liceità dell’attività sanitaria, in assenza del quale l’attività stessa costituisce reato. Il consenso può essere revocato in ogni momento dal paziente e, quindi, gli operatori sanitari devono assicurarsi che venga confermato per tutta la durata del trattamento.

Benefici di legge per pazienti oncologici

Per avvalersi dei benefici di legge riguardanti il lavoro, ma anche per usufruire di rimborsi per terapie, protesi e soggiorni ospedalieri, è necessario produrre una serie di certificati che accertino l’effettivo stato di salute. La sintesi che vi proponiamo, nella quale vengono riassunte le normative di legge in merito a malattia e disabilità, ha solo uno scopo orientativo. Vuole far conoscere i diritti di cui è possibile avvalersi. Si raccomanda di informarsi sulle singole leggi e sulle loro applicazioni, che, naturalmente, sono più articolate e dettagliate, senza contare che possono cambiare prima che noi ne veniamo a conoscenza, anche se sarà nostro scrupolo cercare di aggiornarci periodicamente.

 

Esenzione Ticket sulla spesa sanitaria – cod. 048
Il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 75% dà diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie. Le donne con tumore al seno hanno diritto all’esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie necessarie al monitoraggio delle patologie di cui sono affette e delle loro complicanze, per la riabilitazione e prevenzione degli ulteriori aggravamenti. L’esenzione permette quindi di eseguire a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale di: visite specialistiche, esami di laboratorio, esami strumentali diagnostici, farmaci.

L’esenzione deve essere richiesta all’Azienda Sanitaria di residenza (Ufficio Esenzione Ticket), che rilascerà un tesserino con il codice di esenzione 048 (Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne). Tale tesserino deve essere esibito al Medico di Medicina Generale o allo Specialista perché possa riportare il codice nelle prescrizioni mediche inerenti agli accertamenti successivi all’intervento o a ordinari controlli.

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione è necessario presentare uno dei i seguenti documenti:
1) Certificazione rilasciata dal medico specialista appartenente alla struttura pubblica o ad una struttura convenzionata che attesti la patologia.
2) Copia della cartella clinica rilasciata da una struttura pubblica.
3) Copia del verbale di invalidità.
4) Copia della cartella clinica rilasciata da una struttura privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario dell’Azienda Sanitaria di residenza.
5) Certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche dei Paesi appartenenti all’Unione Europea.

Invalidità civile, attestazione di handicap e indennità
Le donne affette da neoplasia mammaria possono richiedere il riconoscimento dello stato di invalidità. Dal 1° gennaio 2010 (Legge 104/92) la domanda per l’accertamento dello stato di invalidità e di handicap deve essere presentata direttamente all’INPS per via telematica. Queste sono le procedure da seguire:
1) Rivolgersi al medico curante abilitato per il rilascio del certificato introduttivo che ha la validità di 30 giorni.
2) Avendo il certificato introduttivo inoltrare la domanda di accertamento direttamente all’INPS (www.inps.it) o autonomamente (dopo aver acquisito il PIN tramite Contact Center INPS 803164) oppure attraverso gli enti abilitati: patronati sindacali, associazioni di categoria ecc.
3) L’INPS trasmette le domande alle ASL per la calendarizzazione delle visite e di invito a visita. Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali: in caso di patologia oncologica, il limite temporale scende a 15 giorni.
4) Le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo.

A conclusione dell’iter sanitario l’INPS invia il verbale all’interessato attestante il grado di invalidità riconosciuto e, ove prevista, la concessione di un beneficio economico.

Indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è una provvidenza economica riconosciuta dallo Stato in attuazione dei principi sanciti dall’art. 38 della Costituzione, a favore dei cittadini la cui situazione di invalidità, per minorazioni o menomazioni fisiche o psichiche, sia tale per cui si renda necessaria un’assistenza continua. Recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 102/2004) hanno stabilito, per le persone malate di cancro che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico, la possibilità di ottenere l’indennità di accompagnamento anche per un breve periodo. L’assegno di accompagnamento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato per 12 mensilità. L’importo, aggiornato annualmente dal Ministero dell’Economia, non è vincolato a limiti di reddito, ma non è reversibile.

Pensione di inabilità.
È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale, che siano in possesso di determinati requisiti contributivi. La domanda di pensione di inabilità va presentata presso una qualunque sede INPS. Requisiti (Legge 222/84):
• l’infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell’INPS e deve essere tale da provocare una totale e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro.
• l’anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 (156 settimane) versati nei 5 anni precedenti la data di domanda di pensione di inabilità.

Assegno ordinario di invalidità.
Il lavoratore con minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano la sua capacità di lavoro può, se sussistono i requisiti sanitari e contributivi, richiedere l’assegno di invalidità. La domanda deve essere presentata a una qualunque sede INPS. L’interessato sarà in seguito chiamato per una visita che verrà effettuata dai medici dell’INPS. Per avere diritto alle prestazioni, colui che è stato riconosciuto invalido deve possedere anche precisi requisiti assicurativi:
• aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda;
• essere iscritto all’INPS da almeno 5 anni. L’assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo: dura 3 anni e può essere rinnovato su richiesta del lavoratore disabile. Dopo il terzo rinnovo consecutivo l’assegno diventa definitivo. L’assegno non è reversibile.

Assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità
Il pensionato per inabilità assicurato INPS può chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 art. 5), purché sia in possesso dei seguenti requisiti:
• non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
• abbia bisogno di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione). La domanda può essere presentata anche insieme alla domanda di pensione di inabilità.

Diritti di carattere fiscale.

La lavoratrice o il lavoratore con grave disabilità (Legge 104/92) ha diritto alle seguenti agevolazioni:
– per acquisto di mezzi di locomozione (auto e motoveicoli): detraibilità integrale delle spese ai fini Irpef, Iva agevolata al 4%, esenzione permanente del bollo auto, esenzione imposta di trascrizione.
– per acquisto di altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici: detraibilità delle spese ai fini Irpef, Iva agevolata al 4%.
– detraibilità totale (senza franchigia) delle spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi.